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Ultime notizie dalla Corte di Cassazione. Separazione: per l'accertamento del tenore di vita rileva la sola convivenza matrimoniale.

  • Immagine del redattore: Dott.ssa Enrichetta Proverbio
    Dott.ssa Enrichetta Proverbio
  • 17 ott 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Non passano a tal fine prendersi in considerazione le spese medie mensili dei due coniugi relative anche agli anni successivi alla separazione.


Cassazione civile, sez I , ordinanza 18 settembre 2024 n. 25055.

 


Ciò che rileva al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge a cui non è addebitabile la separazione, e dei figli, è l'accertamento del tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del soggetto richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali del soggetto onerato a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi goduti.

 

La stabilità e la continuità della convivenza può essere presente, salvo prova contraria, mentre ove difetti la coabitazione la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partners dovrà essere rigorosa.

 

Gli articoli interessati sono l'art. 156 comma 1 cc, per il coniuge, e l'art. 155 cc richiamante l'art. 337 - ter cc quanto ai figli anche maggiorenni ma ancora non indipendenti economicamente. 

 

Il nuovo aggregato familiare interrompe il precedente modello di vita matrimoniale e fa decadere il diritto alla contribuzione periodica  a meno che il coniuge tenuto al pagamento non riesca a dimostrare che il nuovo rapporto non ha le caratteristiche di una convivenza stabile e continuativa. 

 

La Corte ha chiarito che la condivisione delle risorse economiche tra i partner può far presumere l'esistenza di una convivenza stabile, mentre in assenza di coabitazione sarà necessaria una rigorosa prova di assistenza morale e materiale tra i partner.

 

In mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione - chiariscono i Giudici della Suprema Corte - l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza - allorquando essa costituisca fattore impeditivo del diritto assegno - deve essere compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal punto comma dell'art. 2729 cc. 

 

Dott.ssa Avv. Enrichetta Proverbio

 
 
 

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