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Sul punto della Cassazione in tema di mantenimento di figli maggiorenni (figlio adulto).

  • Immagine del redattore: Dott.ssa Enrichetta Proverbio
    Dott.ssa Enrichetta Proverbio
  • 31 ott 2024
  • Tempo di lettura: 3 min

PRINCIPIO DI AUTO RESPONSABILITA'. ONERE DELLA PROVA



La Corte di Cassazione con l'ordinanza del Settembre 2024 n. 24731 è tornata sul "diritto al mantenimento", con la puntualizzazione che le condizioni fondanti di tale diritto debbano essere dimostrate dal soggetto richiedente.

 

Infatti se il figlio è maggiorenne la prova delle condizioni in esame verte sulla cura della propria preparazione professionale tecnica o di ricerca del lavoro: in sostanza è necessario, affinché il suo diritto sia provato e quindi sancito, che il soggetto abbia posto in campo ogni possibile impegno al proseguimento dell'obbiettivo lavorativo. 

 

Questo principio prende il nome di auto responsabilità. 

 

Al raggiungimento della maggiore età si presume l'idoneità al reddito e pertanto si richiede necessariamente la prova specifica e attenta delle fattispecie che integrano il diritto in esame.

 

Consegue che l'onere della prova sarà sempre più gravoso e oggetto di sempre crescente attenzione con l'avanzare dell'età del figlio adulto: si richiederà di dimostrare una seria attività rivolta alla ricerca di un impiego nel mercato del lavoro e, contestualmente, la mancanza di responsabilità circa il ritardo nel riferimento dello stesso. 

 

La valutazione caso per caso sarà domandata al Giudice che verrà chiamato a valutare se nel caso concreto sussistono i requisiti per concedere il diritto di mantenimento in capo al figlio maggiorenne o ultra maggiorenne. E detto Giudice sarà orientato tenendo conto sia della funzione educativa del mantenimento sia del principio di auto responsabilità. 

 

Recentemente la Corte di Cassazione ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli maggiorenni può essere interrotto se essi si rifiutano di lavorare, restando disoccupati: ecco perché è essenziale caso per caso comprendere quali siano le condizioni giustificanti la concessione, o la revoca, di questo sostegno economico.

 

Il raggiungimento della maggiore età è il punto di partenza per l'esame del caso, seguito dalla valutazione che tiene conto dell'età e della capacità di auto sostentamento del figlio. 

 

L'obbligo di mantenimento non può protrarsi oltre certi limiti di tempo e ragionevolezza. 

 

La Corte di Cassazione ha giudicato un caso nel 2024: un figlio trentenne ma disoccupato può ancora ricevere il mantenimento? 

 

Con ordinanza n.2259/2024 la Corte ha dato risposta con possibilità negativa: se il figlio ha compiuto 30 anni e con una laurea e ancora senza lavoro il Giudice può stabilire la cessazione del sostegno economico. 

 

L'obbligo al mantenimento non cessa automaticamente; è solo il Giudice che ha il potere di revocare l'obbligo al mantenimento previa formale richiesta del genitore al Tribunale competente.

 

Un figlio ha il dovere di formarsi, cercare un lavoro o intraprendere attività che lo rendano indipendente: se però il figlio non sfrutta le opportunità lavorative a disposizione, anche se non in linea con le sue aspirazioni, il genitore può rivolgersi al Tribunale per interrompere l'obbligo, in forza del già citato principio di auto responsabilità richiamato dalla Corte di Cassazione: un adulto dovrebbe essere in grado di mantenersi autonomamente senza dipendere dai genitori; anzi anche in assenza di una completa indipendenza economica un giovane di 30 anni deve essere considerato responsabile della propria situazione. 

 

Tant'è - sostiene la Corte Suprema - che il figlio dovrà provare che ci sono ragioni valide, non dipendenti dalla sua volontà che gli impediscono di lavorare. 

 

I casi di revoca anticipata del mantenimento anche prima dei 30 anni, possono così essere elencati sistematicamente:

- scarso rendimento negli studi

- mancato impegno nella ricerca di occupazione 

- non iscrizione al centro per l'impiego

- mancato invio di curricula per cercare lavoro.

 

Infine, laddove il figlio frequentasse ancora e da tempo stages formativi o tirocini tenuto conto della complessità e lungaggine del processo di inserimento nel mondo del lavoro, il Giudice dovrà valutare se il tempo dello svolgimento di stages o tirocini non rappresenti scarsa attitudine a cogliere occasioni o opportunità lavorative del ragazzo adulto. 

 

Come sempre la valutazione andrà fatto caso per caso.

 

Dr. Avv. Enrichetta Proverbio   

 

      

 
 
 

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