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RIFORMA CARTABIA - OBIETTIVO: RITO UNIFICATO

  • Immagine del redattore: Dott.ssa Enrichetta Proverbio
    Dott.ssa Enrichetta Proverbio
  • 21 dic 2024
  • Tempo di lettura: 3 min

DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

 


Innovazione giuridica contenuta nella Riforma Cartabia è quella della introduzione del Tribunale della Famiglia e del Rito Unico nel Titolo IV bis all'interno del Codice di procedura civile, così rubricato: "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia".

Lo scopo di tale innovazione: creare una disciplina processuale unitaria per eliminare i rallentamenti causati da riti plurimi e similari; quindi eliminare il Tribunale dei Minorenni con la creazione del Tribunale della Famiglia, articolato in sezioni distrettuali istituite presso le sedi delle Corti d'Appello e circondariali presso le sedi dei Tribunali Ordinari.

Il tutto al fine di eliminare la disarticolazione tra il Tribunale Ordinario e il Tribunale dei Minorenni e quindi la contesa tra la giurisdizione sulla responsabilità genitoriale e le misure relative all'affidamento.

All'insegna dell'obiettivo unificante è stato introdotto nel CPC l'art. 473 bis che recita: "Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attribuiti alla competenza del Tribunale ordinario, del Giudice tutelare e del Tribunale dei minorenni", con ciò delimitando il campo di applicazione del rito unificato.

La normativa introdotta, ispirata al principio di economia processuale e snellimento delle procedure, non a discapito del contraddittorio ma a suo vantaggio, si applica ai procedimenti di separazione, divorzio, affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, ai procedimenti de potestate ma anche ai procedimenti di stato quali, per esempio, il disconoscimento di paternità, l'impugnazione del riconoscimento, l'accertamento giudiziale di paternità e paternità, la contestazione e il reclamo dello stato di figlio, nonché il mutamento di sesso.

Sono ricompresi anche i procedimenti per la nomina dell'amministratore di sostegno. 

Non sono ricompresi i procedimenti di adozione, come quelli volti alle dichiarazioni di adottabilità.

Nello spirito attuativo di un rito unificato, di grande rilievo è stata l'introduzione della DOMANDA CUMULATIVA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO che permette, sia in caso di separazione consensuale e divorzio congiunto che in caso di separazione e divorzio giudizialela presentazione di un unico ricorso contenente la formulazione /proposizione di entrambe le domande ex art. 473 bis - 49 cpc.

Scopo della norma - vivamente consigliata dalla scrivente - è quello di accelerare e coordinare i procedimenti di separazione e divorzio.

La sentenza emessa all'esito dei procedimenti contiene/conterrà capi autonomi per le diverse domande e la decorrenza degli eventuali diversi contributi economici.

La scrivente consulente vivamente consiglia ed indirizza questa soluzione all'insegna della economicità e sostanziale e procedimentale: i risultati in pratica hanno confermato la bontà della soluzione congiunta in esame.

Infatti.

La possibilità per le parti di effettuare domanda congiunta di separazione e divorzio comporta per le parti processuali e per l'Ufficio del Tribunale un importante risparmio di tempo, dando il via ad un cambio di rotta in relazione alla esclusione della validità dei patti in vista del divorzio che invece le parti possono tranquillamente stipulare attraverso il ricorso unico senza che venga meno alcuna garanzia in caso di dissenso. Infatti. 

Qualora uno dei coniugi, durante i sei mesi che devono trascorrere prima della pronuncia di divorzio, non ritenga di continuare le condizioni concordate in precedenza, potrà effettuare una comunicazione all'Ufficio: viene comunque garantita alle parti di revocare il proprio consenso all'accettazione delle condizioni concordate.

Per la pronuncia della procedibilità della domanda di divorzio è quindi chiesto il cd doppio requisito: il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la cessazione ininterrotta della convivenza.

Per saperne di più lo Studio di Consulenza dell'avv. Enrichetta Proverbio è a disposizione per ogni necessità.

 

Dr.ssa Avv. Enrichetta Proverbio 

Amministratore di CONSULENZE AVV ENRICHETTA PROVERBIO SRLS 

 

  

 

 

 
 
 

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