RECENTE PRONUNCIA IN TEMA DI SRL DICHIARATA FALLITA
- Dott.ssa Enrichetta Proverbio
- 6 set 2022
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 3 ott 2022
AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE SOCIETARIO
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CURATORE ANCHE ALLA PROSECUZIONE DI CAUSA GIA' INCARDINATA

La Corte di Cassazione sez. I civile 22 Giugno 2022 n. 20180 ha confermato che il Curatore fallimentare, in caso di fallimento di una SRL, ex art. 146 comme 2 lettera a) L. Fallimentare, è l'unico soggetto legittimato a proseguire l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore societario già promossa da un Socio, e ciò in quanto sostituto processuale della Società, ex art. 2476 comme 3 cc.
Consegue che laddove il Curatore fallimentare quale appunto Sostituto processuale manifesti l'intento di non proseguire l'azione originariamente promossa, la domanda va dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei soci.
Ciò con riferimento alla regola secondo la quale una volta sopravvenuto il fallimento della società la legittimazione all'esercizio della azione di responsabilità spetta in via esclusiva al curatore, ai sensi dell'art. 146 secondo comma lett. a) Legge Fallimentare, venendo in essa assorbita quella (straordinaria) già di spettanza dei Soci (Corte Cassazione sez. I Civile 31 Maggio 2016 n. 11264) , nonché in tema di legittimazione del curatore a esercitare le azioni di responsabilità anche contro gli amministratori di una società a responsabilità limitata ( Corte di Cassazione SS.UU. 234 Gennaio 2017 n. 1641).
Dr. avv. Enrichetta Proverbio Counselor psicobiologico
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