Mutuo cointestato: cosa succede in caso di separazione tra i coniugi?
- Dott.ssa Enrichetta Proverbio
- 14 giu 2022
- Tempo di lettura: 4 min
Cosa accade al mutuo cointestato contratto per l’acquisto della casa coniugale in caso di separazione? Le strade percorribili.
Il mutuo cointestato è la soluzione più comune adottata da coniugi o conviventi all’ora dell’acquisto di una prima casa. La banca riceve una garanzia di pagamento da ambedue le parti contraenti e per tale motivo è decisamente più propensa a concedere il finanziamento.
D'altro canto però, in caso di separazione della coppia, il mutuo cointestato può diventare terreno di grandi litigi e nel peggiore dei casi, necessitare l'intervento di un giudice per il raggiungimento di un accordo tra le parti.

A chi spetta il pagamento delle rate in caso di separazione?
In caso di separazione, il mutuo cointestato deve essere ugualmente rimborsato da parte degli intestatari, che rispondono del debito secondo quanto disposto dal contratto di mutuo.
Quando la separazione non è consensuale, raggiungere un accordo tra le parti può rivelarsi veramente difficoltoso. In questi casi sarà necessario l'intervento di un giudice che valuterà il caso specifico anche in base alla presenza o meno di figli minorenni.
Attenzione però: nell'eventualità in cui i coniugi separati decidano di non continuare a versare le rate del mutuo, e si verifichi dunque un caso di insolvenza, la banca agirà legalmente nei confronti del coniuge intestatario dell'immobile, sollecitando il pagamento del debito cointestato.
Decidere di non pagare il mutuo è la soluzione più errata perché esistono diverse strade percorribili che possono condurre ad un accordo a favore di ambedue le parti contraenti.
In questa sede, interessa conoscere la disciplina relativa all’assegno di mantenimento, che gioca un ruolo importante in fase di separazione in presenza di un mutuo cointestato: ebbene, vertendo in tema di assegno di mantenimento si percorre una delle strade da percorrere per il raggiungimento di un accordo tra le parti.
1 - Accollo interno e detrazione dell'assegno di mantenimento
Come dicevamo, quando in fase di separazione c’è di mezzo un mutuo cointestato, la disciplina dell'assegno di mantenimento gioca un ruolo chiave: l'assegno in sede di separazione ha lo scopo di garantire al coniuge con il reddito inferiore il sostegno-contributo adeguato per poter continuare a sostenere il menage e sostanzialmente lo stile di vita goduto prima della separazione.
Per cui nella maggior parte dei casi, il coniuge con il reddito più alto può scegliere di pagare per intero la rata del mutuo e detrarre tale spesa dall’assegno di mantenimento dovuto a favore del coniuge che ha diritto a detto percepimento.
Tale decisione deve essere espressamente menzionata all'interno dell'accordo consensuale di separazione.
Si parla in questo caso di accollo interno in quanto non c'è coinvolgimento della banca; questo significa che la banca potrà comunque rivalersi su entrambi i coniugi nell’eventualità in cui l'accollante non dovesse pagare le rate del mutuo. Per evitare ciò, il coniuge che desidera rinunciare al pagamento del mutuo può scegliere di rescindere il contratto del mutuo cointestato.

2 - Accollo esterno e recesso
Un'altra soluzione può quindi essere l'uscita dal contratto di uno dei due coniugi: ciò comporta la cessione della propria quota di proprietà all' altro coniuge, il quale diventa a tutti gli effetti unico proprietario dell'immobile, su cui grava il vincolo ipotecario, ed unico intestatario del contratto di mutuo. Si parla in questo caso di accollo esterno, essendoci il coinvolgimento della banca che deciderà se accettare o meno il recesso dal contratto da parte di uno degli intestatari. La decisione della banca dipenderà dalle garanzie economiche del coniuge che andrà ad accollarsi interamente il mutuo.
Una possibilità per rescindere ugualmente dal contratto, nel caso in cui la banca non fosse d'accordo, è quella di ricorrere alla surroga o portabilità del mutuo. Tale opzione consente il trasferimento del mutuo in un nuovo istituto di credito: la surrogazione non prevede alcun costo e permette non soltanto di variare il numero di mutuatari ma anche la rinegoziazione del finanziamento (tipologia di mutuo, tassi di interesse e durata).
La surroga conviene in ogni caso? Dipende. Infatti, se si tratta di un mutuo contratto da molti anni, la surroga può risultare una scelta svantaggiosa perché, man mano che ci si avvicina all’estinzione del mutuo, la quota capitale aumenta e quella degli interessi diminuisce. La surroga conviene quando si è di fronte ad un mutuo recente, ovvero quando la quota di interessi è ancora alta e si può quindi trarre vantaggio nello spostare il mutuo presso una banca con un'offerta economica più vantaggiosa.
3 - Vendita dell'immobile
La terza strada percorribile può essere vendere l’immobile a terzi: il ricavato dalla vendita potrà essere utilizzato per estinguere anticipatamente il mutuo e i soldi rimanenti potranno essere divisi tra i coniugi. Ovviamente questa soluzione comporta la perdita della casa, per tale motivo risulta essere la strada con l'inconveniente maggiore soprattutto se in presenza di figli minorenni. La scelta va ben ponderata caso per caso. Non esiste una soluzione migliore in assoluto: quindi la vendita può essere una soluzione che smorza molti conflitti.
4 - Estinzione anticipata del mutuo
Nel caso in cui le rate rimanenti per l’estinzione del mutuo siano poche e i coniugi intendano mantenere l’immobile per i propri figli, l’estinzione anticipata del mutuo può essere la soluzione. Ovviamente si tratterebbe di una strada onerosa , soprattutto nel caso di mutuo aperto da poco. Si ritiene essere una soluzione applicabile non in maniera diffusa, ma comunque possibile.
Le soluzioni e la situazione si presenta in maniera articolata: il professionista di esperienza, esperto sia dal punto di vista giuridico che fiscale, potrà certo ben consigliare il cliente alla luce della posizione da valutarsi nel suo complesso.
Avv. Enrichetta Proverbio Amministratore della “Consulenze avv. Enrichetta Proverbio SRL.S.”
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