Le spese straordinarie a carico del genitore separato, divorziato, o comunque onerato.
- Dott.ssa Enrichetta Proverbio
- 9 gen
- Tempo di lettura: 3 min
Rimborso al genitore anticipatario e rimedi in caso di inadempimento.

Di recente, la Cassazione ha affermato che le spese straordinarie si distinguono tra spese routinarie - per le quali non serve il previo assenso dell'altro genitore - e spese straordinarie in senso stretto - per le quali è necessario un preventivo accordo (Cass. 379/2021) .
Le spese straordinarie routinarie sono esborsi che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, a tal punto dall'avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell'assegno forfettizzato di mantenimento. Ad esempio, sono tali le spese di istruzione, come tasse, libri di testo e gite scolastiche, le spese mediche.
Le spese straordinarie in senso stretto sono imprevedibili, eccezionali, imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza. L'esempio tipico riguarda l'esborso per un intervento chirurgico. Sono tali le spese che presentano due requisiti: l'imprevedibilità e eccezionalità.
Per via delle caratteristiche suindicate, e necessario il previo assenso dell'altra parte.
In base alle linee guida del CNF, le spese straordinarie rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione, vengono individuate in:
- libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Le spese straordinarie, subordinate al consenso di entrambi i genitori possono dividersi in gruppi.
- Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione, rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- Ludiche o parascolastiche: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto; conseguimento della patente presso autoscuole private.
- Sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- Medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Le linee guida CNF precisano che, in relazione alle spese straordinarie per le quali è richiesto l'accordo, il genitore, a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro,
- dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
- il silenzio sarà inteso quale consenso.
Purtroppo, capita spesso che il genitore onerato dell'assegno sia inadempiente al proprio obbligo.
In estrema sintesi, il genitore avente il diritto ha le seguenti possibilità:
- inviare di una lettera di messa in mora;
- in caso di esito negativo, iniziare un'azione esecutiva: infatti, il provvedimento contenente la condanna alla corresponsione dell'assegno a favore della prole costituisce titolo esecutivo; pertanto, è possibile notificare un atto di precetto a cui segue il pignoramento dei beni;
in alternativa:
- è possibile chiedere il sequestro dei beni dell'obbligato (sia in caso di inadempimento che di pericolo di inadempimento);
- oppure è possibile rivolgersi al giudice affinché ordini al terzo, creditore del debitore- ad esempio, il datore di lavoro che è debitore dello stipendio -, di versare la somma direttamente al genitore beneficiario (art. 3.c.2 legge 219/2021).
In ordine al titolo esecutivo e alla notifica del precetto si segnala quanto segue.
La differenza tra le spese ordinarie e straordinarie rileva anche in caso di inadempimento del genitore obbligato.
Infatti:
a) nel caso delle spese ordinarie, la sentenza su cui si fonda l'obbligo al mantenimento, costituisce titolo esecutivo, ed è sufficiente per il recupero delle somme non versate,
b) nel caso delle spese straordinarie occorre operare un distinguo:
- le spese straordinarie integrative del mantenimento trovano fondamento nel titolo esecutivo da cui sopra ma vanno documentate (Cass. 21241/2016);
- le spese straordinarie in senso stretto, invece, richiedono un nuovo accertamento giudiziale (Cass. 379/2021).
Infine, in caso di inadempimento, si può adire il giudice per chiedere l'osservanza degli obblighi genitoriali (art. 709 ter. c.p.c.).
In presenza di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
- disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Dr.ssa Avv. Enrichetta Proverbio
Amministratore unico di CONSULENZE AVV ENRICHETTA PROVERBIO SRLS
Comments