top of page
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
Cerca

La riforma del processo civile: diritto di famiglia

  • Immagine del redattore: Dott.ssa Enrichetta Proverbio
    Dott.ssa Enrichetta Proverbio
  • 14 lug 2022
  • Tempo di lettura: 5 min

riforma processo civile

Il 22 giugno 2022 è entrata in vigore la prima fase della legge di riforma del processo civile (L. 206 del 26.11.2021)


La legge prevede una delega al Governo per l’emanazione di decreti attuativi di vasta portata occupandosi anche di diritto di famiglia: il 22 giugno 2022 sono entrate in vigore disposizioni di carattere precettivo per tutti i procedimenti che vengono instaurati a partire da quella data.


Cambiamenti immediati per chi si occupa di famiglia



A – Ampliamento della competenza del Tribunale Ordinario rispetto al Tribunale dei Minorenni.

La legge modifica l’art. 38 delle disposizioni de attuazione del Codice Civile: viene modificata la ripartizione delle competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni, ampliando sostanzialmente la competenza di quest’ultimo per i seguenti procedimenti:

· sulla decadenza della responsabilità genitoriale sui figli, art. 330 c.c.

· sulla reintegrazione nella responsabilità genitoriale, art. 332 c.c.

· sulla condotta del genitore pregiudizievole ai figli, art. 333 c.c.

· sulla rimozione dall’amministrazione [del patrimonio dei figli], art. 334 c.c.

· sulla riammissione nell’esercizio dell’amministrazione [del patrimonio dei figli], art. 335 c.c.

Il Tribunale Ordinario è competente anche se uno dei procedimenti che precedono sono instaurati su ricorso del Pubblico Ministero, ovvero quando è già pendente o è instaurato successivamente un giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, o un giudizio per il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 250, 4°comma c.c., nel caso di adozione provvedimenti opportuni nell’interesse del figlio nel caso di impugnazione del riconoscimento ex art. 268 c.c., nel caso di provvedimenti utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione, l’educazione e la tutela degli interessi economici del figlio quando una sentenza riconosca la filiazione ex art. 277 c.c., nel caso di procedimenti relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c., di procedimenti per la modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c., o di divorzio ex art. 9 L. 898/1970.


B - Viene normato il c.d. allontanamento d’urgenza del minore con riformulazione dell’art. 403 c.c.intervento della pubblica autorità a favore dei minori” con la nuova seguente specifica dizione nel testo in questione: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque l’urgenza di provvedere”.


La nuova formulazione del primo comma dell’art. 403 c.c., con nuovo linguaggio attualizzato, introduce i commi successivi sancenti una procedura per il controllo da parte del Giudice sull’operato delle Pubbliche Autorità.


Infatti, viene previsto che l’autorità che ha adottato il provvedimento ne dia immediato avviso al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni. Entro 24 ore dal collocamento del minore in sicurezza, l’autorità trasmette al Pubblico Ministero il provvedimento adottato, corredato da una relazione e da ogni documento utile.


Il Pubblico Ministero, entro le successive 72 ore, può disporre la revoca del provvedimento, oppure chiederne la convalida al Tribunale per i Minorenni. Entro le successive 48 ore il Tribunale per i Minorenni provvede con Decreto alla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore, il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti entro 15 giorni. Successivamente all’udienza, ma entro 15 giorni dalla stessa, il Tribunale per i Minorenni pronuncia il Decreto di conferma, revoca o modifica del provvedimento.


Il provvedimento emesso dalla Pubblica Autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della stessa, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del Tribunale per i Minorenni non intervengono entro i termini previsti.


C - Normativa sul curatore speciale del minore.

La legge ha riformulato le disposizioni degli artt. 78 e 80 c.p.c. circa le ipotesi in cui al minore deve essere riconosciuta la qualità di parte nel processo, e deve essergli quindi riconosciuto un rappresentante ad hoc.


Ferma la necessità di nominare un curatore speciale del minore nei casi di conflitto di interesse con un genitore, sono state tipizzate le ipotesi in cui la nomina del curatore speciale del minore è obbligatoria, a pena di nullità, da quelle in cui è facoltativa.


La nomina del curatore speciale del minore è obbligatoria a pena di nullità nei procedimenti per decadenza dalla responsabilità genitoriale, nel caso di provvedimento confermativo dell’allontanamento familiare ex art. 403 c.c., nell’affidamento etero familiare, nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono, situazione di pregiudizio del minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale e richiesta del minore ultraquattordicenne.


La nomina del curatore speciale del minore è invece facoltativa nel caso di temporanea inadeguatezza dei genitori per gravi ragioni a rappresentare interessi del minore.


Il curatore speciale del minore può avere poteri di rappresentanza sostanziale.

Inoltre, la norma impone al curatore speciale l’ascolto del minore che abbia compiuto 14 anni e al tutore e al PM di chiedere, con istanza motivata, la revoca del curatore. In questo modo si concentrano in un’unica figura il curatore e il difensore del minore.


D – Estensione dell’ambito di operatività della negoziazione assistita.

La negoziazione assistita, già prevista per separazioni e divorzi, è ora estesa

· alla disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio

· ai casi di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate

· alla determinazione dell’assegno richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente

· alla determinazione degli alimenti ex art. 433 c.c..

E - Specializzazione per i consulenti tecnici in materia familiare

La norma prevede la creazione di un Albo Unico al quale magistrati e difensori potranno attingere per la nomina dei Consulenti Tecnici.


Alle categorie già previste per l’albo dei CTU del Tribunale se ne aggiungono altre: neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.


F - Somme per la violazione o l’inosservanza dei provvedimenti del giudice

La norma riformula l’art. 709ter c.p.c. prevedendo che il Giudice disponga il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice.


G - Somme per la violazione o l’inosservanza dei provvedimenti del giudice

L’art. 709ter c.p.c. viene riformulato prevedendo che il Giudice disponga il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice.


Ci sarà una seconda e una terza fase dell’attuazione della Legge di Riforma in esame.


La seconda fase dell’attuazione della Legge di Riforma entrerà in vigore entro un anno dalla pubblicazione della legge. Il Governo è delegato ad adottare dei provvedimenti per la creazione del rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie che riguarderà tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie sia di competenza del Tribunale Ordinario che del Tribunale per i minorenni, ad eccezione della dichiarazione dello stato di adottabilità, l’adozione dei minori e in materia di immigrazione.

Verranno introdotte ulteriori modifiche alla negoziazione assistita familiare. Gli accordi ottenuti ad esito di questa procedura potranno contenere dei patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori.


Nella terza fase verrà istituito il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.


Dr. avv. Enrichetta Proverbio Counselor psicobiologico
 
 
 

Comments


Consulenze
Avv. Enrichetta Proverbio SRLS

Sede Legale: V.le Vittorio Veneto 9, Gallarate (VA)
Sede operativa: Legnano (MI) - Piazza Frua n.1
P.I. 03800530127

Email - enrichetta.proverbio@gmail.com
Pec - consulavvproverbio@legal.email.it
tel. - 
0331/024744  -  Cell.  3285997031

bottom of page