La modificazione o revoca delle “condizione divorzili“ successivamente alla sentenza dichiarativa
- 24 mag 2022
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Possibilità di modifica a richiesta di uno degli ex coniugi. Presupposti e modalità.
Cosi come in sede di separazione, successivamente alla stessa, anche in presenza di sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio, ovvero dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, passata in giudicato – sia che il procedimento sia stato contenzioso ovvero in caso di domanda congiunta –, le condizioni espresse nella detta sentenza possono essere richieste di modifica o revoca, ovviamente sussistendo i presupposti di legge.
La modifica può essere proposta da una delle parti, sia presentandosi dinanzi al Tribunale sia mediante negoziazione assistita od accordo ratificato dal Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile.
Quando è possibile chiedere le modifica o la revoca delle condizioni di divorzio?
La Legge n. 898/1970 all’art. 9 prevede in generale che può aversi revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio quando sopravvengano “giustificati motivi”: questi “giustificati motivi” costituiscono il presupposto che concretizza la possibilità di richiedere una revisione delle misure riguardanti i figli o la misura e modalità dei contributi da corrispondere.
In cosa consistono questi “giustificati motivi” ?
Per “giustificati motivi” si intende il sopraggiungere di fatti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli valutati in sede di “divorzio” che abbiano comportato un’alterazione dell’equilibrio dedotto e sancito in quella sede.
Deve trattarsi di circostanze effettive e sopravvenute, il cui onere della prova è posto a carico del soggetto che le invoca.
In tal senso, rilevano sicuramente le mutate condizioni economiche di una delle parti: ciò vale sia per il soggetto beneficiario dell’assegno divorzile sia per colui che è obbligato a corrispondere il mantenimento all’ex coniuge e/o ai figli.

La revisione per mutate condizioni economiche può essere chiesta in ogni tempo.
Allo stesso modo si possono sempre modificare o revocare le disposizioni che riguardano non solo il mantenimento dei figli, ma anche quelle inerenti il loro affidamento ed il relativo esercizio della responsabilità genitoriale.
Alcuni esempi:
un genitore può chiedere un mutamento del regime di visita perché non più attuale;
in qualsiasi momento, si potrebbe voler mutare l’affidamento dei figli minori qualora, nella vigenza delle condizioni di divorzio, un genitore abbia adottato un comportamento pregiudizievole per il minore oppure una condotta ostativa del rapporto dell’altro genitore con il figlio.
Come possono modificarsi le condizioni di divorzio e quando?
La parte che abbia interesse a chiedere la modifica o la revoca delle condizioni di divorzio può seguire tre modalità previste dalla legge per procedervi:
ricorso al Tribunale che ha pronunciato la sentenza di divorzio
negoziazione assistita con avvocati;
presentazione dinanzi al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile.
Nel primo caso, il procedimento si svolge dinanzi al Giudice, in camera di consiglio, con la presenza obbligatoria del PM se le modifiche riguardano figli minori.
La negoziazione assistita, invece, consente alle parti, rappresentate ciascuna dal proprio avvocato, di raggiungere un accordo sulle modifiche da apportare, senza recarsi in Tribunale. L’accordo così raggiunto deve, poi, essere sottoposto al PM per il rilascio di apposita autorizzazione, in caso di presenza di figli minorenni, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o figli non indipendenti economicamente, o di nulla osta. L’accordo autorizzato o corredato di nulla osta deve essere trasmesso all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è stato trascritto il matrimonio, ai fini dell’annotazione delle intervenute modifiche.
Infine, le parti, congiuntamente ed anche senza l’assistenza di un avvocato, possono rivolgersi al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Stato Civile, del Comune di residenza di uno dei due ex coniugi o del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio, il quale provvederà a redigere l’accordo. Tuttavia, per poter avvalersi di tale modalità, è necessario che non vi siano figli minorenni, incapaci, portatori di handicap gravi od economicamente non autosufficienti. Inoltre, le modifiche non potranno attenere disposizioni di natura patrimoniale, quali trasferimenti di beni, sia mobili che immobili, o di denaro.
La modifica delle condizioni di divorzio può essere chiesta in ogni tempo: sia che riguardi le disposizioni di natura economica, sia che riguardi quelle relative al mantenimento ed affidamento dei figli.
La parte che ritiene di presentare la domanda è gravata dall’onere della prova, cioè è necessario che la parte che richiede la modifica o la revoca delle condizioni dia prova dei “giustificati motivi”, ovvero delle circostanze sopraggiunte successivamente alla data del divorzio, quindi non previamente valutate, e tali da legittimare la revisione dell’assetto definito in quella sede.
Avv. Enrichetta Proverbio Amministratore
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