L’assegno unico universale per famiglie con figli
- Dott.ssa Enrichetta Proverbio
- 7 mar 2022
- Tempo di lettura: 10 min
Aggiornamento: 22 mar 2022
L’assegno unico universale “vero e proprio” è entrato in vigore il 1° Gennaio 2022.
Già dal 1° Luglio 2021 era partita una versione provvisoria denominata “assegno temporaneo per i figli minori” e in vigore sino al 31 Dicembre 2021, a favore dei lavoratori autonomi, professionisti e disoccupati.
E ciò in forza della Legge 1 Aprile 2021 n. 46 recante “Delega al Governo per riordinare,
semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico
universale”.
Con detto provvedimento veniva dato il via libero definitivo all’introduzione nel nostro
ordinamento dell’assegno unico, con previsione che i dettagli sarebbero stati definiti entro tre
mesi, attraverso l’emanazione di appositi Decreti Legislativi da parte del Governo.
Nel 2021 la previsione non ha avuto grande successo: le famiglie aventi potenziale diritto hanno proposto poche istanze ( solo il 20% delle famiglie all’ Agosto 2021) perché, tra l’altro, la platea dei soggetti a cui era dedicata la normativa -autonomi e liberi professionisti culturalmente e storicamente non era avvezza al ricorso a forme di sussidio e perché i percettori di reddito superiore a € 50.000,00 erano esclusi dal beneficio.
Con l’inizio del 2022 la revisione del sistema dei sussidi per i figli ha assunto la seguente definitiva connotazione. L’INPS attraverso la Circolare 9 Febbraio 2022 n. 23 ha fornito le istruzioni e i chiarimenti della misura legislativa.

COSA E’ L’ASSEGNO UNICO FIGLI 2022?
L’assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico che viene attribuito a partire dal settimo mese di gravidanza fino al 21° anno di età.
L’importo varia in base all’ISEE della famiglia e all’età dei figli a carico.
Viene definito unico perché unifica e sostituisce una serie di misure a sostegno delle famiglie e universale in quanto viene attribuito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia
A CHI SPETTA ?
Spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (
non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti,
lavoratori autonomi e pensionati ) e senza limiti di reddito.
Spetta alle famiglie:
per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati a decorrere dal 7° mese di
gravidanza
per ciascun figlio maggiorenne a carico sino al 21° anno di età (compiuto) qualora
ricorrano le seguenti caratteristiche:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale oppure un corso di
laurea ovvero sia iscritto a licei, istituti tecnici, istituti professionali di durata quinquennale per il conseguimento di diploma di scuola secondaria superiore; attui percorsi di Formazione Professionale Regionale (Centri di formazione professionale) a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha la durata di 3 o 4 anni finalizzata ad ottenere una qualifica professionale ovvero dopo il quarto anno il
Diploma professionale tecnico; attui percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore sia pubblici che privati a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF; frequenti Istituti Tecnici Superiori di durata biennale o triennale cui normalmente si accede con il diploma di Scuola secondaria conseguendo al termine una qualifica di Tecnico Superiore di 5° livello EQF; frequenti un corso di Laurea riconosciuto dall’Ordinamento.
2) svolga tirocinio oppure un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000,00 annui
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
4) svolga servizio civile universale - per ogni figlio con disabilità a carico per cui non sono previsti limiti di età.
QUALI ALTRI REQUISITI PER L’ASSEGNO?
Chi vuole chiedere l’assegno unico figli deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti
ulteriori: cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione europea, oppure essere
familiare di un cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione europea, titolare di diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino italiano di uno Stato
non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo oppure essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato
a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di un
permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo
superiore a sei mesi.
Inoltre occorre:
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
essere residente e domiciliato in Italia
essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno semestrale.
QUALE E’ L’IMPORTO DELL’ASSEGNO UNICO FIGLI?
L’importo è variabile e viene determinato in base all’ISEE del nucleo familiare richiedente e
all’età dei figli a carico. Sono previste maggiorazioni per casi specifici.
Nel dettaglio.
Per ciascun figlio minorenne l’assegno varia da € 175,00 a € 50,00 al mese: l’assegno spetta nella misura piena per un ISEE pari o inferiore a € 15.000,00. Per livelli di ISEE superiori esso si riduce gradualmente sino a raggiungere un valore di € 50,00 in corrispondenza di un ISEE pari a € 40.000,00. Per livelli superiori a € 40.000,00 l’importo rimane di € 50,00
Per ciascun figlio maggiorenne sino a 21 anni: importo da € 85,00 sino a € 25,00. Nella misura piena l’assegno spetta per un ISEE pari o inferiore a € 15.000,00. Per livelli ISEE superiori esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a € 25,00 in corrispondenza di un ISEE pari a € 40.000,00 o superiori a tale ultimo importo.
Maggiori dettagli ed esempi sugli importi dell’assegno unico sono esposti nelle tabelle
allegate al testo del Decreto Assegno Unico 2022, ovvero Decreto Legislativo 21 Dicembre
2021 n. 230, ove si prevedono e regolamentano casi specifici e maggiorazioni.
MAGGIORAZIONE PER FAMIGLIE CON PIU’ DI 2 FIGLI.
Per ciascun figlio successivo al secondo si prevede una maggiorazione da € 85,00 a € 15,00
al mese, con previsione che la misura piena spetta per un ISEE pari o inferiore a €
15.000,00.
Per livelli di ISEE superiori l’assegno si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore
pari a € 15,00 in corrispondenza di un ISEE pari a € 40.000,00 : per livelli di ISEE superiori a
€ 40.000,00 l’importo rimane di € 15,00.
MAGGIORAZIONE PER FIGLI DISABILI.
Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione in base alla condizione della disabilità come definita ai fini ISEE: € 105,00 mensili in caso di non autosufficienza; € 95,00 mensili in caso di disabilità grave; € 85,00 mensili in caso di disabilità media
Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne sino al 21° anno di età è prevista una maggiorazione di € 50,00 mensile
Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno di € 85,00 mensili: esso spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a € 15.000,00. Per livelli di ISEE superiori l’assegno si riduce gradualmente sino a € 25,00 mensili per un ISEE sino a € 40.000,00 o livelli superiori
ALTRI CASI DI MAGGIORAZIONE
E’ prevista una maggiorazione per le madri con meno di 21 anni di età pari a € 20,00 mensili
per ciascun figlio.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una
maggiorazione per ciascun figlio minorenne pari a € 30,00 mensili con ISEE pari o inferiore
a € 15.00,00 annui. Per livelli superiori ISEE la somma si riduce gradualmente sino ad
annullarsi per un valore ISEE PARI A € 40.000,00.
Infine è prevista una maggiorazione forfettaria per nuclei con quattro o più figli pari a €
100,00 mensili per nucleo.
MAGGIORAZIONE PER I PRIMI TRE ANNI SINO AL 2025.
Per consentire la transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e garantire il
rispetto del principio di progressività, per i primi tre anni di applicazione dell’assegno unico
sarà istituita una maggiorazione di natura transitoria, mensile, dell’importo.
La maggiorazione sarà riconosciuta agli aventi diritto in presenza di contestuali due ulteriori
condizioni:
valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non inferiore a €
25.000,00
effettiva percezione nel corso del 2021 dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
La maggiorazione mensile è pari alla somma dell’ammontare mensile della componente
familiare e dell'ammontare mensile della componente fiscale al netto dell’ammontare
mensile dell’assegno.
Per componente familiare si intende
per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi: il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al Decreto
per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori: il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al
Decreto
Per componente fiscale si intende
con entrambi i genitori titolari di reddito superiore a € 2.840,51 annui: la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati per ciascun genitore sulla base della Tabella C del Decreto
nei casi diversi da quelli appena riferiti l’importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D del Decreto.
Ai fini del riconoscimento degli importi indicati nelle Tabelle A, B, C, D vanno considerati
i figli componenti il nucleo familiare del richiedente
l’indicatore della situazione reddituale valido ai fini ISEE per le Tabelle A, B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva valida ai fini del calcolo ISEE per le Tabelle C , D.
La maggiorazione mensile dell’assegno universale spetta
per l’intero nell’anno 2022 a decorrere dal 1° Marzo 2022
per un importo pari a ⅔ nell’anno 2023
per un importo pari a ⅓ nell’anno 2024
per i mesi di Gennaio e Febbraio 2025.
ADEGUAMENTO DEGLI IMPORTI
Gli importi dell’assegno e le relative soglie ISEE verranno adeguati annualmente alle
variazioni dell’indice del costo della vita.
Con riguardo all’assegno relativo ai mesi di Gennaio e Febbraio di ogni anno si fa riferimento
all’ISEE in corso di validità a dicembre dell’anno precedente.
SIMULATORE DELL’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
E’ online sul sito dell’INPS anche il simulatore dell’assegno unico e universale. Il servizio
permette agli interessati di simulare l’importo mensile della prestazione di sostegno per i figli
a carico. Servizio accessibile liberamente senza credenziali di accesso.
COME PRESENTARE LA DOMANDA PER L’ASSEGNO UNICO FIGLI 2022
La domanda può essere presentata attraverso più canali:
portale web INPS utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito INPS se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei servizi (CNS);
Contact Center Integrato INPS contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento)
Istituti di Patronato utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi
L’INPS ha realizzato un tutorial con indicato passo passo la procedura di presentazione.
QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA E SCADENZA
La domanda può essere presentata da 1° gennaio di ogni anno con riferimento al periodo
compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di
febbraio dell’anno successivo.
La domanda può essere presentata anche nei mesi successivi a Gennaio di ogni anno.
Però solo chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà gli arretrati da marzo 2022.
Per le domande presentate dal 1 luglio 2022 in poi la prestazione decorre dal mese
successivo a quello della presentazione come precisato nell’art. 3 del Messaggio INPS n.
4748 del 31 dicembre 2021.
La domanda deve essere presentata dal genitore una volta sola ogni anno di gestione e
deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di indicare le
nuove nascite e quindi di aggiungere nuovi figli in caso di nascite in corso d’anno.
QUANDO VIENE PAGATO L’ASSEGNO
Per le domande presentate dal 1 gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto dal 15
al 21 marzo.
Per le domande presentate successivamente il pagamento dell’assegno unico viene
effettuato il mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Nel caso di nuove nascite la modifica alla composizione del nucleo familiare deve essere
comunicata con apposita procedura telematica all’INPS o presso i patronati entro 120 giorni
dalla nascita del nuovo figlio e il pagamento dell’assegno avverrà a partire dal settimo mese
di gravidanza.
ISEE NON OBBLIGATORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Chi non presenta ISEE avrà l’importo minimo e potrà comunque presentarlo in un secondo
momento.
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA.
La domanda può essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità
genitoriale.
In caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta in mancanza di accordo al genitore
affidatario.
I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la
corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
In caso di nomina di un tutore l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato.
COME VIENE EROGATO?
Il nuovo assegno viene erogato dall’INPS
con accredito - bonifico su IBAN segnalato dal richiedente avente diritto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’area SEPA (Single Euro Payments Area): conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito - debito dotata di IBAN, libretto di risparmio dotato di codice IBAN
consegna contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano
accredito sulla carta di cui all’art. 5 del DL n. 4/2019 per i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza.
L’assegno viene erogato sul conto corrente di entrambi i genitori in pari misura o previo accordo degli stessi su un unico conto corrente. Il tutto in base al contenuto della domanda al momento della presentazione, spuntando l’apposita casella afferente la modalità di erogazione prescelta.
NEUTRALITA’ FISCALE E COMPATIBILITA’
L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo.
L’assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure di sostegno in denaro a
favore dei figli erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, e dagli
Enti locali.
E’ compatibile come detto con il reddito di cittadinanza.
Per la determinazione del reddito familiare l’assegno non si computa nei trattamenti
assistenziali.
COSA SOSTITUISCE L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE?
Dal 1 Gennaio 2022 vengono abrogati:
bonus mamma domani
le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità ( commi 348 e 349 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 )
Inoltre dal 1° marzo 2022 vengono abrogati:
assegno nuclei familiari con almeno tre figli minori
assegni familiari anf limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili
assegno di natalità cd. Bonus Bebé
detrazioni fiscali per figli sino a 21 anni previste dall’art. 12 commi 1 lettera c) e 1 bis del Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
La prestazione non assorbe o limita gli importi del bonus asilo nido.
Chi maturerà il diritto al bonus bebè entro il 31 gennaio 2022 continuerà a percepirlo fino alla
data di scadenza della prestazione nel 2022
Fino alla fine di febbraio 2022 chi ne ha diritto continuerà a percepire assegno temporaneo,
assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per figli minori di 21 anni.
Dal mese di Marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni familiari e non
saranno più riconosciute le detrazioni appena evocate.
COME VIENE PAGATO L’ASSEGNO UNICO PER I GENITORI SEPARATI, DIVORZIATI O
NON CONVIVENTI?
In questi casi l’Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori.
Il richiedente deve dichiarare nella domanda che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore e può indicare nella stessa domanda anche gli estremi dei conti dove pagare la quota da assegno spettante all’altro genitore.
In mancanza di accordo il richiedente deve indicare nella domanda che chiede solo il 50%
per sé. In questo caso l’altro genitore dovrà successivamente integrare la domanda fornendo gli
estremi dei propri conti.
Nel caso in cui il richiedente scelga di percepire al 100% l’assegno unico, selezionando la
domanda in questo modo, dichiarando che l’altro genitore è d’accordo, egli percepisce tale
somma al 100% senza necessità di successiva conferma dell'altro genitore. Questa modalità
può essere successivamente modificate da entrambi i genitori.
Se si è genitore unico (vedovo, o con un figlio non riconosciuto) nella domanda non si deve
selezionare la voce relativa al diritto alla maggiorazione per reddito da lavoro prevista dal
D.lgs. 230/2021all’art. 4 comma 8.
Una ragazza madre che convive non deve inserire nella domanda i dati del convivente se
non è il padre del bambino.
Avv Enrichetta Proverbio Amministratore della CONSULENZE AVV. ENRICHETTA PROVERBIO SRL.S.
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