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Il rendiconto periodico dell'Amministratore di sostegno

  • Immagine del redattore: Dott.ssa Enrichetta Proverbio
    Dott.ssa Enrichetta Proverbio
  • 22 mar
  • Tempo di lettura: 3 min

 

Il rispetto dei termini per il deposito del rendiconto e la sua completezza sono requisiti essenziali per non ricorrere nella possibile revoca dell'incarico.

Uno dei principali obblighi di un amministratore di sostegno è quello di riferire periodicamente al Giudice Tutelare circa l'attività svolta in favore del beneficiario e in merito alle condizioni di vita personali e sociali di quest'ultimo. 

Ex art. 404 e ss cc. la persona che per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica si trova nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo su ricorso depositato: o dallo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato; dal coniuge; da persona stabilmente convivente;  dai suoi parenti entro il quarto grado e/o affini entro il secondo; dal tutore o curatore del beneficiario; dal P.M; dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona. 

Laddove sussistenti soggetti parenti/affini oltre il quarto grado sopra indicato a conoscenza della situazione da attenzionare possono segnalare i fatti al P.M o ai servizi sanitari e sociali, chiedendo il loro intervento. 

In caso di necessità il G.T  adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e amministrazione del suo patrimonio.

Il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno contiene l'indicazione, tra l'altro: dell'oggetto e della durata dell'incarico; degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; dei limiti anche periodici delle spese che l'Amministratore di Sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; della periodicità con cui l'Amministratore di Sostegno deve riferire al Giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. 

Il G. T. può in ogni momento modificare o integrare (anche d'ufficio) le decisioni assunte in precedenza. 

A seconda delle condizioni del beneficiario i compiti dell'Amministratore di sostegno potranno essere semplici o più gravosi, trovandosi a dover sostituire il beneficiario anche per gli atti di ordinaria amministrazione. 

Tanto maggiori saranno i compiti e i poteri tanto più corposo e particolareggiato dovrà messere il suo rendiconto periodico. 

L'Amministratore di Sostegno dovrà altresì descrivere le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, avendo cura di allegare la documentazione relativa a visite mediche ed esami clinici. 

L'Amministratore di Sostegno, in caso di non piena capacità di intendere e di volere del beneficiario, dovrà prendere direttamente contatti con i medici e i sanitari che hanno in cura il beneficiario ed eventualmente assumere decisioni nel suo interesse. 

 

Circa la stesura del rendiconto nei tempi stabiliti dal Giudice Tutelare.

Per familiari o parenti non professionisti sussistono in rete o a disposizione delle Cancellerie dei moduli con i quali i giudici cercano di agevolare i familiari che svolgono l'incarico che potranno provvedere al deposito dei rendiconti anche senza l'ausilio dell'avvocato (l'assistenza del legale è consigliabile nei casi complessi con difficoltà nell'attività di rendicontazione).

L'Amministratore di Sostegno nella propria attività deve conservare scontrini, ricevute, fatture, bonifici relativi ai pagamenti eseguiti per conto del beneficiario; tra i documenti da produrre a corredo del rendiconto ci saranno inoltre gli estratti conto bancari e/o postali dei beneficiari.

Oltre al bilancio economico tra le entrate (es. la pensione) e le uscite (bollette, canoni d'affitto, spese) verificatesi nel periodo della rendicontazione, l'Amministratore di Sostegno dovrà fornire al Giudice Tutelare anche un quadro generale del patrimonio del beneficiario segnalando:

- l'eventuale diritto di proprietà o altro diritto reale minore su immobili o beni mobili registrati

- la presenza nel patrimonio di beni mobili di valore come gioielli, opere d'arte

- eventuali investimenti (titoli stato, fondi, azioni, obbligazioni, polizze al valore nominale)

- eventuali debiti pregressi 

- la giacenza di denaro su conti correnti, libretti (posta o banca) all'inizio e alla fine del periodo di rendicontazione.

L'Amministratore di Sostegno deve tenere a disposizione del Giudice Tutelare (e/o produrre) tutti i documenti comprovanti le voci rendicontate di cui sopra.

 

Al termine dell'incarico così come conferito dal Giudice Tutelare, o comunque nel momento in cui l'Amministratore di Sostegno cessa dalle funzioni ex art. 385 cc., deve fare subito la consegna dei beni e presentare nel termine di 2 mesi al Giudice Tutelare il conto finale dell'amministrazione; il termine è eventualmente prorogabile laddove consentito.

 

dr. Avv. Enrichetta Proverbio

per CONSULENZE AVV ENRICHETTA PROVERBIO SRLS

 
 
 

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