Il diritto collaborativo: La negoziazione assistita per la separazione coniugale e per il divorzio
- Dott.ssa Enrichetta Proverbio
- 20 mag 2022
- Tempo di lettura: 2 min
Istituto costituito per semplificare il processo e deflazionare il carico di lavoro degli Uffici Giudiziari
La negoziazione assistita da avvocati è stata introdotta e disciplinata dal Decreto Legge 10 Novembre 2014 n 132 convertito in legge il 10 Novembre 2014 n. 162, attribuendo agli Avvocati compiti di responsabilità, professionali e deontologiche, e rilevo con competenze nuove.

ISPIRAZIONE DAL DIRITTO COLLABORATIVO: COSA REGOLAMENTA?
La negoziazione assistita deriva dal c.d. “diritto collaborativo” tipico della cause di separazione negli USA.
Si tratta di procedure che si fondano sull’impegno delle parti a collaborare con lealtà per l’individuazione di soluzioni condivise al fine di evitare inutili quanto gravi conflitti.
Il “diritto collaborativo” prevede laddove necessario l’intervento di altri professionisti oltre i legali: psicologi, mediatori familiari, commercialisti. Il tutto al fine di agevolare in ogni ambito accordi e soluzioni condivise.
Tale riforma legislativa ha riguardato una gran parte della procedura di natura consensuale.
Per le separazioni giudiziali e per le procedure volte alla “declaratoria divorzile” contenziosa resta tutto invariato dal punto di vista procedurale.
COSA PREVEDE LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
La separazione o il “divorzio” con negoziazione assistita prevede che i coniugi raggiungano un accordo consensuale per il tramite dei propri difensori.
Ove non ci siano figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo consensuale deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale il quale, se non individua irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta.
Ove, al contrario, ci siano figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, che lo autorizza se lo ritiene in linea con l’interesse dei figli.
Se l’accordo non è rispondente all’interesse dei figli, entro 5 giorni il Procuratore lo trasmette al presidente del tribunale, che entro i successivi 30 giorni chiede la comparizione delle parti.
Se l’accordo invece viene autorizzato, entro 10 giorni dal provvedimento in questione gli avvocati dovranno trasmettere all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio, in forma civile o in forma religiosa, o trascritto il matrimonio celebrato all’estero, la copia, autenticata, dell’accordo corredato dal nullaosta, pena una sanzione amministrativa pecuniaria. Specificamente all’Avvocato che vìola l’obbligo di trasmettere l’accordo è applicata una sanzione da € 2.000,00 ad € 10.000,00 da versare al Comune nel quale l’Ufficiale di Stato Civile effettua le annotazioni.
La negoziazione assistita da avvocati prevede che ciascuna parte sia munita di difensore: gli avvocati sono chiamati ad informare le parti dei loro diritti e doveri, della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, al diritto/dovere dei genitori di trascorrere periodi adeguati con i figli.
Gli avvocati dovranno anche esperire il tentativo di conciliazione.
Quando ci sono figli minorenni, maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, beni immobili da trasferire, l’intervento del legali è obbligatorio in caso di accordo.
In assenza di figli o trasferimenti immobiliari la coppia può rivolgersi direttamente all’Ufficiale dello Stato Civile.
Avv. Enrichetta Proverbio Amministratore della “Consulenze avv. Enrichetta Proverbio S.R.L.S.”
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