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E' valido un testamento olografo scritto al computer?

  • Immagine del redattore: Dott.ssa Enrichetta Proverbio
    Dott.ssa Enrichetta Proverbio
  • 18 gen
  • Tempo di lettura: 2 min

Occorre fare attenzione all'utilizzo della tecnologia quando ci si trova a redigere un testamento: infatti un uso improprio delle modalità di redazione della scheda testamentaria con le ultime volontà potrebbe esporre il testamento stesso a rischio di invalidità e di impugnazione.

 

Le forme di testamento che possono essere scritte personalmente dal testatore sono: l'olografo e il segreto.

La terza forma di testamento è quello pubblico che vede la partecipazione attiva di un Notaio: di questo non si tratta nel presente editoriale.

 

Quanto al testamento olografo l'art. 602 cc sancisce che esso "...deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore".

Forma testamentaria, questa, rapida e poco onerosa, che il testatore può redigere in qualsiasi momento della sua vita, personalmente, e senza pagare alcuna imposta, con possibilità di sua modifica o revoca in qualsiasi momento. 

Gli unici requisiti di forma da rispettare sono quelli inerenti la scrittura. 

Il documento deve essere scritto interamente dal testatore e da lui datato e sottoscritto.

La scrittura personale del redigente testatore è requisito fondamentale dell'atto, poiché essa identifica con precisione l'autore che attraverso la sua abituale calligrafia deve essere riconoscibile. 

Non sono valide altre forme di testamento per esempio con moduli prestampati, con un testo recante aggiunte da terzi, con un testo redatto col computer anche se poi firmato dal testatore. 

Quindi è chiaro che un testamento olografo redatto come appena riferito (al computer solo sottoscritto dal testatore) è invalido e può essere impugnato dagli aventi diritto.

 

Invece: è valido il testamento segreto scritto al computer.

Infatti. Il testamento misto o segreto si realizza mediante la consegna al Notaio in busta chiusa di un documento solenne sottoscritto dal testatore e contenente le volontà testamentarie di quest'ultimo. 

Ex art. 604 cc questo testamento "...può essere scritto dal testatore o da un terzo".

Il codice prescrive i requisiti di validità previsti per tale tipologia di testamento: nel caso in cui venga scritto dal testatore, deve essere firmato dopo le disposizioni di volontà; laddove invece sia scritto da terzi o con l'ausilio di mezzi meccanici, deve essere sottoscritto dal testatore non solo alla fine dell'atto ma anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Ciò in quanto tale sottoscrizione ha la ulteriore funzione di garantire la certezza che il testatore abbia avuto la possibilità di leggere il contenuto del documento.

 

Concludendo.

Il testamento segreto a differenza di quello olografo per espressa previsione normativa può essere scritto al computer.

 

Dott.ssa Avv. Enrichetta Proverbio 

Amministratore unico di consulenze SRLS  

 
 
 

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