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Diffusione video erotici anche con un minore consenziente: E’ UN REATO!

  • Immagine del redattore: Dott.ssa Enrichetta Proverbio
    Dott.ssa Enrichetta Proverbio
  • 22 mar 2022
  • Tempo di lettura: 3 min

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza 9 febbraio 2022 n. 4616 definisce l’accezione del reato di utilizzazione di minore e di diffusione di materiale pedopornografico.



Sussiste pornografia minorile nel caso di diffusione di materiale erotico con un minore, essendo del tutto irrilevante un suo eventuale consenso: questo è quanto hanno deciso le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza 9 febbraio 2022, n. 4616.


La questione posta all’attenzione della Suprema Corte a Sezioni Unite Penali è stata la seguente: la condotta di produrre materiale pornografico realizzata con il consenso di un minore ultraquattordicenne che abbia una relazione con maggiorenne costituisce reato di cui all’art. 600 ter primo comma n. 1 cp e in caso affermativo entro quali limiti?


L’ 600-ter c.p., introdotto dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, punisce, al suo primo comma, chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca minori degli anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche.


Il nostro legislatore ha determinato un sistema che, nel suo complesso, assicura la più ampia tutela del minore, sanzionando non solo chi abbia con lo stesso un rapporto finalizzato alla produzione del materiale erotico, ma anche colui che, pur non abusando direttamente della persona del minore, con la sua domanda alimenti la mercificazione del minore stesso.


Secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza di legittimità, ai fini del reato di produzione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-ter, comma 1, c.p., non è richiesto l'accertamento del concreto pericolo di diffusione del materiale (Cass. pen., Sez. Un., 31 maggio 2018, n. 51815). Poiché il reato di pornografia minorile ha natura di reato di pericolo concreto, la condotta di chi impieghi uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici è punibile, salvo l'ipotizzabilità di altri reati, quando abbia una consistenza tale da implicare un concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto (Cass. pen., Sez. Un., 31 maggio 2000, n. 13).


Ciò premesso, secondo le Sezioni Unite, il discrimine tra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante non è il consenso del minore in quanto tale, ma la configurabilità della sua utilizzazione, con la conseguenza che si fuoriesce dalla condotta sanzionabile solo nel caso di produzione di materiale pornografico realizzato senza la “utilizzazione” del minore e con il consenso espresso da parte di colui che abbia raggiunto l'età per manifestarlo.


Con il termine “utilizzazione” si indica la condotta di chi manovri, adoperi, strumentalizzi o sfrutti il minore servendosi dello stesso e facendone uso nel proprio interesse, piegandolo ai propri fini come se fosse uno strumento. La condotta deve avere la caratteristica dell’abusività connessa alla posizione di supremazia rivestita dal soggetto agente nei confronti del minore, nelle modalità con le quali il materiale pornografico viene prodotto (violenza, minaccia o inganno), nel fine commerciale e nell'età dei minori coinvolti.

Secondo le Sezioni Unite Penali, si ha “utilizzazione” del minore quando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento delle volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso.


Ma il primo comma della disposizione in commento deve essere, a sua volta, raccordato con i comma terzo e quarto, aventi ad oggetto la circolazione e la diffusione del materiale pedopornografico; sul punto la giurisprudenza ha da tempo affermato che il reato di cessione, con qualsiasi mezzo, anche telematico, di materiale pedopornografico è configurabile anche nel caso in cui detto materiale sia realizzato dallo stesso minore, così ricomprendendo anche i casi di “pornografia domestica”, ovvero i casi in cui il materiale sia destinato a rimanere nella disponibilità esclusiva delle parti coinvolte nel rapporto (Cass. pen., Sez. III, 11 giugno 2021, n. 35198).


Detto materiale, quindi, non può mai essere posto in circolazione; se ciò si avvera, il minore ancorché non utilizzato nella fase iniziale, deve essere ritenuto strumentalizzato successivamente, nella fase di cessione e diffusione delle immagini e il materiale realizzato, se posto in circolazione, deve essere ritenuto prodotto attraverso l'utilizzazione del minore, rientrando ancora una volta all'interno del primo comma dell'art. 600-ter c.p.


Non rileva che la richiesta di divulgazione del materiale provenga o sia assentita dal minore, posto che quest'ultimo non può mai prestare validamente consenso alla circolazione del materiale realizzato, in quanto non ha raggiunto ancora quel livello di maturità tale da consentirgli una valutazione davvero consapevole in ordine alle ricadute negative della mercificazione del suo corpo attraverso la divulgazione delle immagini erotiche, anche in considerazione del fatto che la circolazione stessa potrebbe essere reiterata nel tempo rispetto al momento della realizzazione delle immagini (Cass. pen., Sez. III, 21 novembre 2019, n. 5522).


In conclusione, la diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto integra il reato di cui all'art. 600-ter, terzo e quarto comma, c.p., ed il minore non può prestare consenso ad essa.


Avv. Enrichetta Proverbio Amministratore di Consulenze avv. Enrichetta Proverbio SRL.S.

 
 
 

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