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DAZIONI AL CONVIVENTE DI FATTO. 

  • Immagine del redattore: Dott.ssa Enrichetta Proverbio
    Dott.ssa Enrichetta Proverbio
  • 15 feb
  • Tempo di lettura: 3 min

TRASFERIMENTI NELLE RELAZIONI AFFETTIVE E SUCCESSIVI ALLA FINE DELLA RELAZIONE. 

 


Il tema dei trasferimenti di beni o denaro in ambito di rapporti affettivi di fatto riguarda situazioni non normate in modo compiuto. 

Gli operatori del diritto stanno approfondendo i temi ed elaborando la materia, partendo dal primo aspetto.

 

LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE DAZIONI IN COSTANZA DI RAPPORTO.    

La giurisprudenza ritiene che, nel rispetto di principi di proporzionalità e adeguatezza, le attribuzioni patrimoniali spontaneamente effettuate da uno all'altro componente la coppia di fatto in esecuzione di doveri morali o sociali sono inquadrate tra le obbligazioni naturali (art. 2034 cc). 

Pertanto data tale natura non è possibile richiederne la restituzione (Cass. 22/1/2014 n 1277 e Cass. 13/6/2023 n. 16864). 

Si ribadisce: il tutto laddove le prestazioni non travalichino i limiti di proporzionalità e adeguatezza. Laddove questi limiti vengono superati - tenuto conto dell'obiettivo e della quantificazione delle dazioni - è invece possibile ottenere la restituzione con l'azione di ingiustificato arricchimento. 

Invero la giurisprudenza ha applicato questo concetto anche per i coniugi: Cass. 2/9/2024 n. 23471. 

 

LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DI EVENTUALI DAZIONI DI BENI O DENARO SUCCESSIVE ALLA FINE DELLA RELAZIONE. CORTE DI CASSAZIONE 2/1/2025 N. 28.

La Cassazione si è pronunciata per la prima volta sulla possibilità di ottenere la restituzione di quanto trasferito all'ex convivente dopo il termine del rapporto con la sentenza Cass. 2/1/2025 n. 28

Con detta sentenza la Corte con una prospettazione diversa rispetto a precedente giurisprudenza ha sancito che si può parlare dI obbligazioni naturali per gli esborsi effettuati, oltre che durante la convivenza di fatto, anche per quelli successivi alla separazione, sempre che aventi certe caratteristiche. 

La Cassazione è partita dall'osservazione secondo cui le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale, caratterizzato da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che trova tutela nell'art. 2 della Costituzione e riconoscimento con la Legge 20/5/2016 n. 76 che istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ex artt. 2 e 3 della Costituzione italiana. 

Sulla base di ciò la Corte di Cassazione del 2025 ha ritenuto di condurre nell'alveo dei doveri sociali e morali di cui all'art. 2034 cc anche quello solidaristico nei confronti dell'ex convivente more uxorio che è meritevole di tutela anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto e si configura come obbligazione naturale in presenza anche degli altri requisiti previsti dall'art. 2034 cc: la spontaneità, l'adeguatezza e la proporzionalità. 

La Cassazione pone l'accento sulla necessità di valutazione del caso di specie a cui applicare la norma e il principio sopra citato: quindi necessita  individuare soggetti tra cui sono intercorsi i trasferimenti di beni, con un lungo percorso di vita insieme, con una convivenza magari allietata dalla nascita di un figlio, con un certo mantenimento di legame affettivo, con reciproco sostegno morale pur in assenza di qualsiasi obbligo giuridico. 

Questi comportamenti denotano - secondo la Suprema Corte - la volontà e la consapevolezza di adempiere ad un obbligo morale verso una persona con cui vi è stata condivisione di anni di vita in comune. 

Forti di tale recentissimo pronunciamento possiamo concludere che, anche quanto speso in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica a sostegno dell'ex convivente, dopo la fine della relazione non deve essere restituito se nel caso concreto si tratta di dazione spontanea in adempimento di doveri morali e sociali, caratterizzata da proporzionalità e adeguatezza. 

 

per "Consulenze avv. Enrichetta Proverbio Srls".

L'amministratore dr. avv. Enrichetta Proverbio

 
 
 

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