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COME STIPULARE UN ACCORDO PREMATRIMONIALE A PROVA DI LEGGE IN ITALIA

  • Immagine del redattore: Dott.ssa Enrichetta Proverbio
    Dott.ssa Enrichetta Proverbio
  • 18 apr
  • Tempo di lettura: 3 min

 

Anche la riforma civile del 2020 vieta i "prenuptial agreement", ossia gli accordi prematrimoniali, tanto in voga in altri paesi come per esempio negli USA.

 

Ancora assenti nel nostro ordinamento giuridico sono stati oggetto di attenzione in numerosi d.d.l. presentati negli ultimi anni al Parlamento Italiano. 

Per esempio il d.d.l.S -1151 comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 19/3/2019 che proponeva la revisione ed integrazione del c.c. per consentire la stipulazione tra i nubendi, tra i coniugi; o tra le parti di una programmata o costituta unione civile, di accordi intesi a regolare tra loro, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell'ordine pubblico e del buon costume, i rapporti personali e patrimoniali in previsione di eventuale crisi del rapporto, nonché a stabilire i criteri per l'indennizzo della vita familiare e l'educazione dei figli. 

 

L'esperienza giudiziale individua due tipologie di contratti prematrimoniali:

1) gli accordi dei futuri sposi redatti prima della celebrazione con i quali essi vogliono regolamentare alcuni aspetti del matrimonio e della possibile crisi, nella finalità di definire una trattativa preliminare da attuare in sede di crisi;

2) gli accordi stipulati a seguito della celebrazione quando si presentano questioni da definire, ovvero in fase di separazione o divorzio.

 

In Italia gli accordi del suesteso punto 1) ("prematrimoniali" in senso stretto) sono nulli. 

La legge sancisce che essi hanno una causa illecita perché i diritti e doveri nascenti dal matrimonio non sono disponibili (diritti indisponibili: art.160cc).

 

Specificamente. 

Sono invalidi tutti i patti che vanno a limitare o a regolare in modo differente quanto già statuito dalla legge, cioè i pilastri del matrimonio: fedeltà, figli, coabitazione.

Alcuni esempi: risultano nulli tutti gli accordi che vanno ad incidere sulle dinamiche sessuali, che pongono tutte le spese a carico di un solo coniuge, che dispongono sulla gestione dei figli.

 

Sussistono però nell'ordinamento italiano strumenti per la regolamentazione della vita di coppia.

Fermo restando la nullità di ogni fatto finalizzato a regolamentare una eventuale e futura crisi, l'ordinamento consente comunque l'impiego di strumenti giuridici per dar seguito alle esigenze di tipo economico e patrimoniale pur interdetta ogni convenzione riguardo i figli, sesso, coabitazione. 

 

Nel corso del rapporto i  coniugi potranno stipulare tra di loro compravendite e donazioni, predisporre testamenti, costituire fondi patrimoniali familiari e società. 

 

Donazioni tra i coniugi. 

A seguito di un pronunciamento della Corte Costituzionale (n.81/1973) non sono più vietate le donazioni tra i coniugi, che perciò risultano valide laddove rispettino le condizioni stabilite dalla legge e precisamente:

- donazioni di modico valore senza atto pubblico

- donazioni non di modico valore: necessità di atto pubblico con la presenza di almeno 2 testimoni (o pena di nullità) 

- ove l'ammontare complessivo delle donazioni fatte in vita da un coniuge all'altro oltrepassa € 1.000.000,00, scatta l'imposta sulle donazioni con aliquota del 4% del valore della donazione che oltrepassa la franchigia di € 1.000.000,00

- donazioni di somme di denaro anche in contanti salvo che superi la soglia della tracciabilità imposta dalla legge: in questo caso donazioni formalizzate mediante bonifico bancario o assegno NT 

- la donazione non può essere preordinata ad eludere la quota di legittima degli altri eredi legittimari (figli, genitori).

 

Contratto di convivenza tra non coniugi. 

Al contrario dei coniugi i conviventi possono accordarsi tramite il contratto di convivenza previsto e disciplinato dalla legge c.d Cirinnà sulla vita di coppia includendovi anche le conseguenze della fine della convivenza con l'unico limite che le finalità perseguite dagli stessi risultino meritevoli di tutela secondo il ns. ordinamento. 

 

E' preferibile affidarsi a professionisti qualificati per redigere accordi e intese e quindi non incorrere in rischi di nullità delle pattuizioni che, quindi, invece di risolvere problematiche sono fonte di ben rilevanti conseguenze negative. 

Il "fai da te" in questi casi è da escludersi. 

 

Dr.ssa avv. Enrichetta Proverbio 

per CONSULENZE AVV ENRICHETTA PROVERBIO SRLS   

 
 
 

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